Finalità e strumenti del controllo di gestione: il warning della Corte dei conti
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 175/2021/VSGC, depositata lo scorso 4 ottobre, la specificità del controllo di gestione è quella di centrare l’attenzione sulle misure che consentono di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonché tra risultati ottenuti e risorse impiegate.
L’organo preposto al controllo di gestione deve essere pertanto in grado di fornire, all’organo politico, elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti d’indirizzo.
È stato, altresì, rammentato che il controllo di gestione, che è compiutamente disciplinato nei suoi principi dagli articoli del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) relativamente alla sua funzione (art. 196), alle modalità applicative (art. 197) ed al contenuto del referto dell’intera attività (art. 198), non può prescindere dall’impiego di strumenti tecnico-contabili, quali:
1) il budget, che negli enti locali può essere rappresentato dal PEG, ex art. 169 del TUEL, dove alla definizione degli obiettivi, programmi e direttive è collegata la quantificazione e l’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio;
2) la contabilità analitica ex art. 197, comma 3, del TUEL, che costituisce un sistema di contabilità economica diretto alla determinazione dei costi e dei proventi dei singoli servizi;
3) l’analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità;
4) il benchmarking, tecnica di management basata sul confronto, con riferimento agli enti locali, delle modalità di erogazione dei servizi pubblici e finalizzata a promuovere continui miglioramenti;
5) il sistema di reporting (cfr. delib. n. 28/SEZAUT/2014/INPR).