La fondamentale importanza della ricognizione del contenzioso da parte del revisore

Nella predisposizione della relazione al rendiconto, l’organo di revisione deve prestare particolare attenzione al processo di costante ricognizione e/o aggiornamento di contenzioso in essere o potenziale e alle verifiche fatte sulla congruità del relativo accantonamento, al fine di evitare un accantonamento delle predette risorse che poi non trova corrispondenza con i dati contabili: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg, di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 209/2021/PRSE, depositata lo scorso 1° ottobre.

In proposito, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente “Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266″, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di sottolineare la “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per “fondo rischi e spese“, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, punto 9.2, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».

La lettura di detti principi conforma, quindi, sia gli obblighi dell’Ente, il quale è tenuto a una attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell’organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR: ciò in quanto, la finalità è quella di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie; la finalità è, altresì, quella di preservare gli equilibri di bilancio e richiederà, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

 

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