Asseverazione crediti/debiti tra Comune e partecipate: vale anche per le società quotate in borsa
Anche gli organi di revisione degli organismi partecipati in borsa sono assoggettati all’adempimento di redazione delle note asseverate relative ai rapporti creditori/debitori con il Comune: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, con la delib. n. 207/2021/PRSE, depositata lo scorso 1° ottobre.
Al riguardo, la Corte rammenta, in via generale, che «tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (Corte cost., sent. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (Corte cost., sent.n. 101 del 2018 e 247 del 2017) che l’art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti:
- quello contenuto nel primo periodo riguarda l’equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre
- quello del secondo periodo riguarda l’equilibrio complessivo di quest’ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale.
È evidente che l’equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato» (Corte Cost., sent. n. 6/2019).
Conseguentemente, l’adempimento normativo in questione, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati e che l’attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.
La doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria, pertanto, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità ai dati, così che, in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).
Infine, viene evidenziato che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all’organo di revisione, secondo la norma dell’art. 147-quinquies, comma 3, del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000), “implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”.