Appalti: tutti i soci della costituenda società in accomandita semplice devono sottoscrivere l’offerta

Nel caso in cui alla gara di appalto partecipino i soci di una costituenda società in accomandita, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i suddetti soci e non solo dal socio accomandatario: è quanto affermato dal TAR Trento nella sent. 29 settembre 2021, n. 151.

Secondo i giudici, nel caso specifico trova applicazione l’art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), il quale prevede l’obbligatoria sottoscrizione nel caso dei raggruppamenti temporanei costituendi, ossia un principio che, sebbene specificamente previsto per i costituendi raggruppamenti temporanei di imprese, comunque sottende principi analogamente esportabili, secondo criteri di logica, anche al caso riguardante una costituenda società in accomandita semplice.

Peraltro, come già affermato dalla giurisprudenza, “nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell’amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell’offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva, esigenze che non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, trattandosi – quest’ultimo – di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sent. n. 803/2020; Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 6530/2020; sez. V, sent. n. 5751/2019).

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