Superamento limite pagine relazione tecnica: esclusione solo se espressamente prevista dal bando

È legittima l’esclusione dell’offerta contenente per superamento del limite del numero di pagine solo se tale sanzione è espressamente prevista dalla lex specialis: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 4 ottobre 2021, n. 1692, ribadendo un orientamento noto in giurisprudenza (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 16 ottobre 2020, n. 1635 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 luglio 2013, n. 3843).

I giudici calabresi hanno ricordato che, in linea di principio, si può ritenere legittimo un bando di gara che – per non appesantire oltremodo i lavori della commissione – limiti il numero delle pagine della relazione tecnica da presentare (in tal senso, cfr. anche TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 21 dicembre 2016, n. 1055); in ogni caso, rimane salvo il sindacato del giudice amministrativo qualora tale limite fosse manifestamente incongruo in rapporto al valore della gara ed alla complessità delle questioni da affrontare.

Il contingentamento del numero massimo di pagine è funzionale non solo alla snellezza del procedimento e alla celere conclusione della gara, onerando ciascuno dei concorrenti a contenere le modalità espositive della propria offerta, ma pure all’interesse dei concorrenti ad essere valutati anche per una proposta che sappia centrare adeguatamente – senza improprie dispersioni o divagazioni – gli aspetti topici della proposta in ordine all’intervento messo a gara, risultando per tal via, oltre che ragionevole, anche coerente con il principio di favor partecipationis.

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