La fondamentale importanza del costante aggiornamento della piattaforma debiti commerciali

La costante attività di riallineamento delle banche dati tra contabilità dell’Ente e dati presenti nella piattaforma dei debiti commerciali del Ministero dell’economia e delle finanze (PCC) è fondamentale per garantire il rispetto dei termini di pagamento degli stessi e conseguentemente evitare di gravare il bilancio con eventuali spese per il pagamento di interessi di mora: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, con la delib. n. 115/2021/PRSE, depositata lo scorso 30 settembre.

Un costante aggiornamento della piattaforma, inoltre, è utile anche ai fini del corretto calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, introdotto dall’art. 8, comma 1, del DL n. 66/2014, oggetto di pubblicazione annuale e anche trimestrale e relativo ai propri tempi medi di pagamento.

In merito, occorre sottolineare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all’anno 2021 con l’art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: “l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente” (comma 859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861)”.

Tali norme, inoltre, hanno previsto un obbligo di accantonamento di risorse nel risultato di amministrazione che dovrà permanere fino al rispetto di specifiche condizioni previste dal comma 859, lettere a) e b) dell’art. 1 della citata legge n. 145 del 2018.

Quest’ultimo obbligo, introdotto dall’art. 38-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giungo 2019, n. 58), è ora previsto dal comma 863 della legge n. 145 del 2018 laddove prevede che “[i]l Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”. Quest’ultimo comma, in particolare, prevede le misure da adottare nel caso in cui non venga ridotto il debito commerciale residuo entro specifici parametri, ovvero vi sia un indicatore annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Per altro verso, va rammentato che l’art. 3 del richiamato D.Lgs. n. 231 del 2002 prescrive che “[i]l creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Da tale norma ne consegue che il ritardo nel pagamento dei debiti commerciali può costituire per l’Ente ragione di ulteriori esborsi a titolo di interessi di mora.

Infine, i giudici contabili hanno ricordato che l’art. 183, comma 8, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “[a]l fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

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