1

L’importanza della riscossione delle entrate proprie

Una tempestiva riscossione delle entrate proprie è indispensabile per assicurare l’effettivo introito delle risorse necessarie per garantire i servizi ai cittadini ed il funzionamento della struttura organizzativa dell’Ente, al fine di non affievolire, con il passare del tempo, le possibilità di recupero: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 115/2021/PRSE, depositata lo scorso 30 settembre.

Per altro verso, sempre con riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare l’esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l’onere della spesa pubblica sull’intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.

Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare che “anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall’ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di ‘disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinte a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri’ (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 8 aprile 2021, n. 4)” (sent. 10 giugno 2021, n. 120).

In ordine poi all’esigenza di preservare gli equilibri di bilancio, si rammenta che il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l’esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L’esigenza di dover provvedere a sempre maggiori accantonamenti comporta, di riflesso, una progressiva riduzione dei margini di azione dell’Ente nello svolgimento delle proprie funzioni, a discapito dei servizi da rendere alla comunità e del buon funzionamento della struttura organizzativa.

Dal punto di vista contabile, per altro verso, si rammenta che il richiamato principio contabile, al punto 9.1., precisa che “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. Al fine di rendere possibile seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo. Considerato che, a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive. I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.