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Contrasto all’evasione tributaria: il warning della Corte dei conti

È necessario imprimere il massimo impulso ed assicurare una rigorosa continuità alle attività di controllo e di riscossione coattiva dei tributi non spontaneamente versati dai contribuenti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 173/2021/PRSE, depositata lo scorso 27 settembre.

Ed infatti, una gestione discontinua dell’attività di accertamento tributario potrebbe danneggiare l’Ente impositore, quantomeno per il ritardo con il quale consegue le entrate relative, e può compromettere l’esito della riscossione, allontanando temporalmente il momento in cui si determina il presupposto dell’imposta da quello in cui si concretizza l’azione di riscossione non spontanea.

I giudici hanno evidenziato, inoltre, come l’azione discontinua nell’accertamento dei tributi determina la non corretta rappresentazione dei fenomeni contabili, pregiudicando l’obbligo della rendicontazione, il cui scopo principale è la piena accessibilità informativa per il cittadino ai dati della resa del conto, a garanzia del leale e trasparente rapporto dialettico che connota il mandato elettorale ed il correlato giudizio democratico circa l’an, il quando ed il quomodo della gestione delle pubbliche risorse in relazione alle pubbliche finalità (Corte Cost., sent. n. 184/2016).

Ed ancora, la Corte ha rammentato come, partendo dall’indefettibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava, quindi, la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.