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Nel giudizio di responsabilità erariale rileva l’utilità conseguita dall’ente

Non può ravvisarsi un’ipotesi di responsabilità erariale se, a fronte del mancato incasso di canoni concessori, l’ente locale ha comunque ricevuto una serie di utilità che, in termini economici, superano l’importo dei canoni non riscossi: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. seconda centrale d’appello, nella sent. n. 328/2021, depositata lo scorso 28 settembre.

Nel caso specifico era stato convenuto il responsabile dell’ufficio patrimonio di un Comune per rispondere del danno conseguente all’affidamento di alcuni tratti di spiaggia ad operatori economici in assenza di corrispettivo ma con presenza di una serie di obblighi (manutenzione, gestione rifiuti, guardiania) in capo a questi ultimi: dinanzi alla quantificazione contabile dei vantaggi ottenuti dall’ente derivanti dal non essere costretto a sopportare direttamente i suddetti obblighi, nettamente superiore, in termini economici, al valore dei canoni non riscossi, i giudici hanno ricordato che, in applicazione della regola di cui all’art. 1, comma 1-bis ,della Legge n. 20/1994, nel giudizio di responsabilità erariale deve essere considerare qualsiasi vantaggio “comunque” fruito dall’amministrazione che sia conseguente diretto ed immediato del fatto illecito (cfr. Corte dei conti, sez. II d’appello, sent. 22 dicembre 2016, n. 1391).

Ed invero, “la predetta disposizione si riferisce ai vantaggi “comunque” conseguiti e dunque esclude che ogni spesa determinata da una condotta illegittima sia ex se inidonea a recare un beneficio all’amministrazione e/o alla comunità amministrata dal momento che va ricondotta al principio di matrice civilistica della compensatio lucri cum damno” (così, testualmente, la già richiamata Corte dei conti, sez. II, sent. n. 1391/2016).