La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali
La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability (ovvero, di responsabilità) degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 139/2021/VSG, depositata lo scorso 24 settembre.
In quest’ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione“.
La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un importante strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell’ente; la comunità locale, nell’esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell’ente, secondo le tempistiche previste dal legislatore e ritenute dallo stesso congrue; ciò, al fine del compimento sostanziale del processo cognitivo alla base del principio democratico nel cui ambito il cittadino elettore deve avere la possibilità di estrarre, prima del voto, il confronto tra programmato (relazione di inizio mandato) e realizzato (relazione di fine mandato). In questo modo, al termine della consiliatura, si perfeziona quel processo che, annualmente, è scandito dal confronto tra bilancio di previsione e rendiconto generale e che si riflette, sul versante programmatico, nella rimodulazione del Documento Unico di Programmazione.
L’obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato concorre, per tale via, alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativo-politica degli Enti Locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anch’esso presidiato da specifiche sanzioni (vedi Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 174/2018/VSG).
Come accennato, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato, e la relativa certificazione, siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Tutti i termini stabiliti dal legislatore (per la redazione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) non appaiono, dunque, casuali e, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e pubblicata secondo precise cadenze temporali, in modo da consentire al cittadino di valutare l’operato dell’amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.
Per rafforzare la cogenza delle previsioni dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, il comma 6 della stessa norma ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, nonché l’obbligo del Sindaco di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente.
L’art. 3-ter, inserito in sede di conversione del D.L. n. 25/2021 dalla Legge 3 maggio 2021, n. 58, ha tuttavia disposto che, per l’anno 2021, il descritto meccanismo sanzionatorio previsto dal citato comma 6 non trovi applicazione; la norma non ha tuttavia modificato i termini indicati al precedente comma 2, che dunque restano fermi.