Asseverazione dei crediti/debiti reciproci: opportuna anche fra Comune e Unione di Comuni
Come è noto, l’art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011 contempla, tra i soggetti tenuti all’asseverazione dei debiti/crediti con il Comune, le società controllate e partecipate e gli enti strumentali e non anche l’Unione di Comuni; ciononostante, secondo la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, delib. n. 173/2021/PRSE, depositata lo scorso 27 settembre, è comunque opportuno che anche l’Unione provveda a tale adempimento, ai fini dell’attendibilità delle poste contabili iscritte in bilancio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 173/2021/PRSE, depositata lo scorso 27 settembre.
In proposito, i giudici contabili hanno osservato che al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci: in proposito, infatti, è stato affermato che “nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo” (Corte costituzionale, sentenza n. 252 del 2015).
Perciò, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza: non c’è dubbio, infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti realizzi, anche in questo caso, un vulnus per gli equilibri di bilancio, o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 76/2021/PRSE; delib. n. 91/2021/PRSE).
I giudici, di conseguenza, hanno raccomandato di porre in essere, entro la fine dell’esercizio finanziario, ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria riconciliazione dei rapporti debitori e creditori intercorrenti con l’Unione, corrispondente a quanto emerge dalla contabilità di entrambi gli organismi (Comune e Unione), come certificato dagli stessi. La verifica delle reciproche posizioni necessita di un doppio livello di analisi e va effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio sia in quella economico-patrimoniale.