È doveroso per l’ente locale operare una rigorosa e attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo le partite contabili per le quali la riscossione/pagamento possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Sicilia, nella delib. n. 113/2021/PRSP, depositata lo scorso 22 settembre.
Proprio al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui, l’ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento orientata a verificare le posizioni creditorie/debitorie: come osservato dai giudici, considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale.
L’Ente, dunque, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l’effettivo obbligo di riscuotere il credito e/o pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali e costitutivi dell’obbligazione attiva e/o passiva previsti dall’ordinamento. I risultati di tali operazioni sono riportati, quindi, nel bilancio dell’esercizio successivo.