Un debito tributario non ancora accertato, essendovi solo un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che ha pacificamente natura endoprocedimentale, non può determinare l’esclusione dalla gara di appalto: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 22 settembre 2021, n. 1377.
Come è noto, infatti, l’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone l’esclusione dell’operatore economico, fra le altre ipotesi, in caso di omissione di pagamenti di debiti tributari purché definitivamente accertate, ossia “contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.
Nell’occasione i giudici hanno anche evidenziato come non rileva, ai fini dell’esclusione, l’eventuale domanda di accertamento con adesione, a seguito del processo verbale di contestazione, non ancora riscontrata dall’ente impositore: proprio l’assenza di riscontro conferma, secondo il TAR, che l’obbligazione tributaria non è ancora sorta.