Il mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria da parte dell’ente locale pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge, oltre a costituire un comportamento inaccettabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla Carta costituzionale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 113/2021/PRSP, depositata lo scorso 23 settembre.
Detto comportamento, secondo i giudici contabili, è in assoluto contrasto con l’indefettibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Costituzione) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari.
Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava, quindi, la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario.
Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 della Costituzione prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz’altro il cennato principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Del resto, il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, delib. n. 7/PAR/2007 del 28 giugno 2007).
Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.