Il procedimento per responsabilità erariale può coesistere con quello per responsabilità civile
La contemporanea pendenza di un’azione civile finalizzata al ristoro del medesimo danno contestato dinanzi alla Corte dei conti non determina l’inammissibilità del procedimento per responsabilità erariale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Toscana, nella sent. n. 329/2021, depositata lo scorso 23 settembre, rigettando l’eccezione sollevata da uno dei convenuti in giudizio.
Ed infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 24859/2019, l’azione contabile e quella civile sono azioni tra loro compatibili, possono coesistere e non si escludono a vicenda, dal momento che “la prima è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola amministrazione attrice”.