Nelle azioni di razionalizzazione delle partecipate rientrano anche le procedure di liquidazione

Nelle azioni di razionalizzazione delle partecipate previste dall’art. 20 del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Decreto Legislativo n. 175/2016) rientrano anche le procedure di liquidazione: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, nella delib. n. 122/2021, depositata lo scorso 21 settembre.

I giudici hanno anche ricordato l’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cfr. referto n. 19/SSRRCO/2020) secondo cui, in materia di liquidazione, possono sussistere specifiche criticità che impongono opportune e tempestive valutazioni, quali:

  • l’eccessivo prolungamento temporale delle procedure,
  • i rischi derivanti dai contenziosi pendenti, che sovente costituiscono la principale causa di dilatazione temporale delle stesse procedure,
  • la solidità delle motivazioni poste a base delle ipotesi di liquidazione/mantenimento degli organismi societari.

In tutti questi casi è, preliminarmente, opportuno che l’Ente costituisca un fondo prudenziale, anche se titolare di quote minime; occorre, inoltre, monitorare con particolare attenzione le vicende delle società, in liquidazione e/o dismissione, in relazione agli oneri conseguenti e alle posizioni debitorie riflesse che possano interessare il bilancio comunale.

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