Come è noto, i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato (art. 20, lettera c) del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827) per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali in forza dell’art. 93 del TUEL (Decreto Legislativo n 267/2000).
Nel caso dei titoli dematerializzati o depositati presso le società partecipate può sorgere il dubbio su chi sia il soggetto che debba rivestire la qualificazione di agente contabile tenuto alla resa del conto.
Intervenendo sulla questione, la Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per la Toscana, nella recente sent. n. 323/2021, depositata lo scorso 21 settembre, ha ricordato che l’orientamento più recente ritiene che agente contabile deve essere considerato il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per il Molise, sent. 15 novembre 2017 n. 64; sez. giurisd. reg. per il Veneto, sent. 18 ottobre 2017, n. 122): è stato, infatti, affermato che “assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione (…) rappresentando l’Ente alle riunioni delle società (…) esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, 25 giugno 2019, n. 99).
Nel caso specifico, invece, il conto era stato reso direttamente dalla partecipata: conseguentemente, i giudici contabili hanno dichiarato il conto improcedibile, in quanto presentato da un soggetto mero detentore, invitando l’ente locale a procedere correttamente alla resa del conto da parte del soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, da individuarsi a carico dell’amministrazione con atto di carattere generale, con l’indicazione del termine di durata e di cessazione.