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Reiterato ricorso all’anticipazione di cassa: è elemento negativo della gestione finanziaria dell’ente

Anche se l’ente restituisce a fine esercizio tutta l’anticipazione di tesoreria, il ricorso costante all’anticipazione di tesoreria rappresenta un indice sintomatico dell’incapacità dell’Ente a far fronte ai pagamenti con le proprie entrate ordinarie e, dunque, la reiterazione all’utilizzo di detto strumento costituisce un elemento negativo della gestione finanziaria dell’ente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 109/2021/PRSE, depositata lo scorso 20 settembre.

I giudici hanno ricordato che solo l’anticipazione di breve durata, rapportata a limiti ben precisi, non costituisce surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa e può essere ritenuta un finanziamento non comportante indebitamento. Ed infatti, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto n. 3.26, di cui all’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”.

Sulla base del richiamato principio è possibile fare ricorso all’anticipazione di tesoreria, ed essa non costituisce debito, solo se finalizzata a fronteggiare “temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinata ad essere chiusa entro l’esercizio”. Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio contabile e non tradirne la ratio, entrambe le dette condizioni devono ricorrere e, in caso contrario, la sua mancata restituzione al termine dell’esercizio determinerà la formazione di un residuo passivo, pari all’importo impegnato, che concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione e l’Ente registrerà un fondo di cassa pari a zero.

In presenza di una sana gestione finanziaria, invero, l’Ente, salvo temporanee esigenze contemplate dalla richiamata normativa che potranno portarlo a ricorrere all’anticipazione di cassa da restituire a fine esercizio come anzidetto, sarà in grado di provvedere al pagamento delle spese sostenute mediante la riscossione delle proprie entrate e ciò assicurerà la tempestività dei pagamenti e dimostrerà una effettiva capacità di riscossione dell’ente.