L’omesso versamento ANAC non determina necessariamente l’esclusione dalla gara

Fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo ANAC non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara: è quanto affermato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 17 settembre 2021, n. 704.

Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C 27/15 – sentenza “Pippo Rizzo”) nella parte in cui è stato affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”.

Di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione può operare il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), trattandosi di adempimento (si ripete: versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica: da ciò consegue la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 aprile 2018, n. 2386).

 

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