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Certificati medici ospedalieri indicanti la cura e non l’infermità: niente decadenza del consigliere

Il consigliere comunale che giustifica le proprie assenze esibendo alcuni certificati medici ospedalieri riportanti la cura prescritta e non l’infermità del paziente non può essere dichiarato decaduto: è quanto affermato dal TAR Basilicata nella sent. 13 settembre 2021, n. 585.

Secondo i giudici, anche se nei suddetti certificati medici non era stata specificata l’infermità di cui era affetto il consigliere né se tale infermità impediva la partecipazione alla seduta consiliare oppure che tale partecipazione avrebbe peggiorato il suo stato di salute, l’assenza alle sedute consiliari non può ritenersi ingiustificata, tenuto conto, oltre che del periodo di emergenza sanitaria Covid 19, anche dell’età del consigliere, ultrasettantenne.

Diversamente, i giudici hanno ritenuto non giustificate le assenze motivate da “inderogabili ed improrogabili motivi personali” e da “motivi di famiglia”, poiché eccessivamente generiche, con conseguente impossibilità di valutazione da parte del Consiglio.