Le cessioni di immobili da parte del Comune a favore della Regione non sono soggette né all’imposta ipotecaria né a quella catastale: è quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 592/2021, pubblicata lo scorso 16 settembre.
Ed infatti, l’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) dispone che non sono soggette ad imposta ipotecaria “le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346”: quest’ultimo art. 3 richiamato fa riferimento, fra gli altri, proprio a Regioni, Province e Comuni. Dal combinato disposto delle suddette norme deriva, perciò, la non applicabilità dell’imposta ipotecaria ai trasferimenti a favore delle Regioni.
Parimenti, non è dovuta l’imposta catastale: infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, non sono soggette ad imposta catastale le volture relative agli stessi trasferimenti di cui al suddetto arti. 3, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 346/1990.