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I debiti fuori bilancio devono essere tempestivamente riconosciuti

I debiti fuori bilancio devono essere tempestivamente riconosciuti: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella recente delib. n. 167/2021/PRSE, depositata lo scorso 15 settembre.

Come è noto, la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, prevista dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) costituisce una forma di sanatoria ex post ad opera del Consiglio Comunale, posto che quest’ultimo organo, a cui spetta ogni decisione finale in materia di bilancio all’interno dell’ente locale, può, pure in presenza di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi posti dai commi 1, 2 e 3 dell’191 del TUEL, riconoscere l’obbligazione (ed il discendente debito) contratta in maniera contabilmente illegittima, nei limiti, tuttavia, “degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

La lettera della norma evidenzia come, a fronte dell’assunzione di un’obbligazione senza il rispetto delle procedure contabili previste dall’art. 191 che, civilisticamente, in virtù della specifica norma posta dal comma 3, sarebbe imputabile al solo funzionario ordinante la prestazione (con le conseguenti responsabilità verso il fornitore, anche in termini di legittimazione passiva processuale), il Consiglio comunale può riportare all’interno del bilancio dell’ente la ridetta obbligazione.

Tuttavia, tale decisione, risolvendosi nel sostanziale accollo di un debito altrui (del funzionario procedente che non ha osservato le regole contabili), necessita di specifica motivazione, non solo in aderenza alle regole generali proprie dei provvedimenti amministrativi (art. 3 della legge n. 241/1990) ma in forza dello specifico tenore letterale della lett. e) dell’art. 194 del TUEL, che espressamente richiede di dimostrare che la prestazione ha prodotto un arricchimento dell’ente locale, nell’ambito delle funzioni e dei servizi di propria competenza. Tale decisione, oltre a dover essere puntualmente motivata, sulla base dei presupposti di fatto del caso concreto, può condurre, altresì, ad un riconoscimento solo parziale del credito vantato dal fornitore, nei casi in cui non vi sia corrispondenza fra arricchimento dell’ente ed impoverimento dell’appaltatore o del professionista privato (similare la ratio della quantificazione dell’indennizzo nell’ordinaria azione di ingiustificato arricchimento prevista dall’art. 2041 del Codice civile).