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Recupero evasione tributaria e azioni anti-prescrizione: il warning della Corte dei conti

Come è noto, nel nostro ordinamento vige il principio generale dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari.

Conseguentemente, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella recente delib. n. 166/2021/PRSE, pubblicata lo scorso 15 settembre, dalla suddetta indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con pregiudizio per gli interessi erariali.

I giudici hanno anche ricordato che, in via generale, la particolare cura per le entrate in questione comporta la censurabilità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina, sul piano sostanziale, sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi, nonché riflessi irrazionali sul piano della sana gestione.

Nel caso specifico, i giudici contabili hanno censurato l’operato del Comune che non aveva effettuato attività di recupero evasione per alcuni anni, con riscossioni tributarie derivanti esclusivamente da ravvedimenti operosi.