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Contributo di autonoma sistemazione: il Comune deve procedere alla pubblicazione dei beneficiari

Come è noto, l’art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dispone che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro (…)”. La predetta pubblicazione “costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario” (art. 26, comma 3).

Il comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione, “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”.

Tanto premesso, nella recente sent. 13 settembre 2021, n. 416, il TAR Abruzzo, L’Aquila, ha evidenziato che tra i contributi da pubblicare rientra anche quello relativo all’autonoma sistemazione, riconosciuto a coloro che hanno subito danni alle proprie abitazioni in occasione di un sisma e che hanno provveduto in autonomia a procurarsi una soluzione abitativa provvisoria alternativa.

Non vi sono, infatti, ostacoli alla pubblicazione, in quanto detto contributo non è riconosciuto sul presupposto della sussistenza di condizioni di disagio economico-sociale o di salute ma, più semplicemente, sul presupposto del c.d. “disagio abitativo” post sisma e mira a mitigare l’eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa, nel rispetto della ratio solidaristica e assistenziale sottesa a detto contributo pubblico.