Accesso ad un parere legale rilasciato al Comune: i paletti della giurisprudenza

In materia di accesso ai pareri legali rilasciato al Comune, la consolidata giurisprudenza amministrativa, da ultimo ribadita dal TAR Veneto, sez. II, nella sent. 14 settembre 2021, n. 1092, ne riconosce l’ostensione, in accoglimento dell’istanza d’accesso, quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è, quindi, correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato in termini sostanziali e pur in assenza di un richiamo formale ad esso; nega, invece, l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 maggio 2016, n. 1761).

Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 241/1990, possono essere sottratti all’accesso, in virtù del segreto professionale e dell’esigenza di tutelare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte interessata, i pareri legali resi in relazione ad una lite potenziale o in atto, la inerente corrispondenza e gli atti defensionali: tale regola, che ha una portata generale per tutti gli enti pubblici, risponde alla necessità di salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto, e tanto meno al proprio contraddittore attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare in giudizio le pretese avversarie (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6200).

 

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