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Appalti: legittima la codecisione tra RUP e commissione di gara sul giudizio di anomalia

Come è noto, la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 maggio 2021, n. 3710) ha da tempo chiarito che il RUP è competente in ordine al subprocedimento di valutazione di anomalia dell’offerta; tuttavia, detta competenza non è inderogabile, con la conseguenza che lo stesso RUP può, in concreto, delegare il relativo apprezzamento, di carattere eminentemente tecnico, proprio alla commissione giudicatrice, in considerazione della posizione che questa riveste nel procedimento di gara, in quanto composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.

Come evidenziato recentemente dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 8 settembre 2021, n. 5763, nelle procedure concorsuali da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il RUP ha la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla Commissione giudicatrice. Ne deriva, quindi, che anche l’eventuale codecisione tra RUP e commissione in ordine all’anomalia dell’offerta deve ritenersi legittima e non potrebbe condurre all’annullamento per incompetenza del relativo provvedimento, trattandosi di decisione che sostanzialmente pertiene in prima battuta al RUP ma alla quale non è di certo estranea la commissione di gara.