Mancato rispetto dei termini per approvazione tariffe e aliquote tributi locali: delibera da annullare
Come è noto, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.
Se tale termine non viene rispettato, il giudice amministrativo deve necessariamente pronunciare l’annullamento della deliberazione consiliare di individuazione delle tariffe ed aliquote dei tributi locali, a prescindere dai suoi contenuti, visto che l’effetto dell’inapplicabilità delle tariffe approvate oltre il termine deriva direttamente dalla legge: è quanto affermato dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 30 agosto 2021, n. 624.
I giudici sardi hanno ricordato che il termine ultimo di approvazione degli adeguamenti dei tributi locali è posto a tutela della certezza del debito fiscale dei cittadini e presidia e salvaguarda un interesse di rilievo costituzionale; tale termine trova la sua ratio nella necessità di garantire ai contribuenti, in omaggio al principio di certezza del diritto, un riferimento temporale certo per l’individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta.
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3808) ha affermato il carattere perentorio del termine previsto dal richiamato art. 1, comma 169, della Legge n. 296 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).
Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote (cfr., in termini, delib. n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 ottobre 2006, n. 6400).