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L’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria non può essere costante

L’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, prevista dall’articolo 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), può avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 304/2021/PRSE, depositata lo scorso 8 settembre.

Diversamente, il costante ricorso a tale strumento porta a ritenere che la perdurante sofferenza di liquidità non derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti ma costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell’art. 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d’investimento).