Incongruenze fra i dati inseriti in BDAP e quelli del questionario: il warning della Corte dei conti

È doveroso porre la giusta attenzione alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP nonché alla corretta compilazione del questionario e del parere dell’organo di revisione, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib, n. 164/2021, depositata lo scorso 1° settembre, evidenziando, al contempo, che a tale dovere si accompagnano correlate responsabilità.

Nel caso specifico i giudici avevano rilevato incongruenze tra i dati inseriti in BDAP afferenti ad alcuni rendiconti e quelli riportati nel questionario, nonché nella relazione dell’organo di revisione, in particolare in relazione al risultato di amministrazione.

La Corte ha ricordato che la trasmissione dei dati alla BDAP non è un mero adempimento a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, “tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell’amministrazione digitale, inoltre, l’obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All’Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP – Bilanci Armonizzati – con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie” (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!