Come è noto, in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interno ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, l’art. 12, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo n. 33/2013, dispone che detti incarichi sono incompatibili con “la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico”.
Intervenendo sulla corretta interpretazione di detta disposizione, l’ANAC, con la delibera n. 580 del 28 luglio 2021, ha affermato che non sussiste tale ipotesi di incompatibilità qualora il titolare di una posizione organizzativa, non assimilabile ad incarico dirigenziale, presso una amministrazione provinciale assuma la carica di componente della Giunta di un Comune nella stessa regione.
Secondo l’Autorità, in sintesi, ciò che rileva è l’eventuale assimilabilità della posizione organizzativa a quella di incarico dirigenziale, avendo riguardo al contenuto della posizione medesima: laddove tale assimilabilità sia da escludere, l’ipotesi di incompatibilità non può operare.