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Pagamento oneri a carico dell’Ente: l’amministratore deve sospendere l’attività lavorativa

A norma dell’art. 86 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo degli amministratori locali è a carico dell’ente soltanto per coloro che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all’esercizio del mandato, rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) o di natura autonoma (comma 2): è quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno con un parere dello scorso 3 settembre (https://dait.interno.gov.it/pareri/99124).

Infatti, perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti:

  • l’elezione ad una carica pubblica;
  • il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.

È l’esclusività dell’incarico, espressamente prevista dal primo comma del menzionato art. 86, a giustificare causalmente il pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale in favore dell’amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni.

In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all’ente è necessario che l’amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa.