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Scioglimento dell’Unione e incarico del revisore: le indicazioni del Ministero dell’Interno

Dopo lo scioglimento di Unione di comuni, l’incarico dell’organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione; successivamente, il commissario liquidatore può decidere se continuare o meno ad avvalersi dell’organo di revisione per le sole procedure liquidatorie, scegliendolo direttamente e non tramite estrazione dall’elenco: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in un parere dello scorso 10 agosto (link: https://dait.interno.gov.it/pareri/99120).

Gli esperti del Ministero hanno anche evidenziato che, per quanto riguarda la revisione nei comuni membri, la scelta operata dall’unione di un organo di revisione unico ha ragione di esistere fino a che esiste l’unione; considerato, però, che l’organo di revisione è in composizione collegiale in funzione della popolazione totale dei comuni membri, si potrebbe ritenere che, se richiesto dagli enti interessati, fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione il collegio possa continuare la revisione anche nei comuni membri.

Resta inteso che nel momento in cui l’organo di revisione completerà le proprie funzioni ordinarie presso l’unione, dovrà cessare anche presso i comuni per i quali la Prefettura dovrà, poi, provvedere alle singole estrazioni.