Imposta di soggiorno: le difficoltà finanziarie del gestore non giustifica il mancato riversamento
Il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno si configura come un inadempimento doloso che non può trovare giustificazione alcuna nella situazione di difficoltà finanziaria del gestore della struttura ricettiva, con la conseguenza che tale inadempimento si traduce in un’appropriazione consapevole e indebita di denaro pubblico: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Veneto, nella sent. n. 206/2021, depositata lo scorso 31 agosto.
Diversamente, infatti, da quanto avviene per il pagamento di altri debiti verso l’erario o verso i dipendenti a cui il gestore della struttura ricettiva provvede con le provviste proprie, per quanto riguarda l’imposta di soggiorno non siamo dinanzi ad un pagamento al mero riversamento di somme, che rimangono di proprietà pubblica e che, pertanto, non appartengono al gestore e quest’ultimo non può assolutamente disporne, neanche per una finalità di autofinanziamento per sopperire ad una situazione di difficoltà finanziaria.