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Il patteggiamento in sede penale può essere sufficiente alla condanna erariale

Come è noto, la sentenza penale di condanna emessa a carico del dipendente/amministratore pubblico a seguito di “patteggiamento” non costituirebbe, di per sé, elemento di prova inconfutabile dei reati che gli erano stati contestati; tuttavia, tale prova deve ritenersi sufficiente se l’interessato non adduce, nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, alcun concreto indizio da cui potrebbe, in qualche modo, desumersi una sua ipotetica estraneità rispetto ai fatti accertati nell’ambito del procedimento penale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Sicilia, nella sent. n. 145/A/2021, depositata lo scorso 31 agosto.

Come precisato nella sentenza citata, ne consegue che, tenuto conto delle risultanze delle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale ed in carenza di specifici elementi in contrario forniti dall’interessato, non possa esservi alcun ragionevole dubbio sul fatto che egli abbia effettivamente tenuto i comportamenti illeciti e produttivi di danno erariale, per come illustrati nel patteggiamento.