1

Nessuna correlazione automatica fra colpa grave e ruolo di dirigente dell’ufficio

Nel giudizio di responsabilità erariale è da escludersi che la gravità della colpa possa ricavarsi automaticamente dal solo rilievo della preposizione dirigenziale all’ufficio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Puglia, nella sent. n. 740/2021, depositata lo scorso 26 agosto.

Ed infatti, la colpa grave, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza contabile, va ravvisata nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa ostensiva da un comportamento improntato ad una macroscopica negligenza od imprudenza o a grossolana superficialità nell’applicazione delle norme di diritto.

Nel caso specifico oggetto affrontato dalla Corte, è stato evidenziato che non può riscontrarsi tale elemento nel caso del dirigente di un Comune di medie dimensioni, caratterizzato da un elevato numero di pratiche da assolvere e dall’attribuzione di un autonomo potere di adozione degli atti a funzionari addetti: in tali circostanza, infatti, il livello minimo di diligenza del dirigente può individuarsi nella generale funzione di vigilanza e nella saltuarietà dei controlli (che è del tutto normale riscontrare negli uffici aventi particolari carichi di lavoro) e non certo nella sistematica revisione di tutte le pratiche, il che è addirittura dubbio che possa costituire il livello “normale” o “medio” della diligenza richiesta ai dirigenti, essendo di tutta evidenza che una siffatta pratica si risolverebbe in un ostacolo allo spedito ed efficiente svolgimento dell’attività degli Uffici.