Inammissibile l’ottemperanza al pagamento di una somma nei confronti del Comune dissestato
Come è noto, ai sensi dell’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000) “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
Come ricordato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 26 agosto 2021, n. 5634, ribadendo un consolidato orientamento, il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro; tale regola è conseguenza del principio generale che, una volta deliberato il dissesto, la soddisfazione del creditore deve avere luogo nell’ambito delle procedura concorsuale.