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L’inerzia perdurante del dirigente nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori è gravemente colposa

Deve ritenersi connotata da colpa grave la condotta del dirigente comunale che, dopo l’insediamento, non cura la gestione dei procedimenti pendenti e non provvede all’adozione dei provvedimenti sanzionatori, rimanendo inerte per un lungo periodo di tempo e causando il mancato introito, a favore delle casse comunali, di somme dovute: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Liguria, nella sent. n. 159/2021, depositata lo scorso 11 agosto.

Nel caso specifico era accaduto che il dirigente SUAP, una volta insediatosi e nonostante numerosi solleciti da parte dei Carabinieri, non aveva provveduto per ben tre anni ad adottare i provvedimenti sanzionatori ad alcuni esercizi commerciali per violazione di norme amministrative, adottando un comportamento di perdurante inerzia e determinando la prescrizione delle somme dovute dai trasgressori a favore dell’ente locale.

I giudici hanno ricordato che la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in un’irrazionale imprudenza; con specifico riferimento agli illeciti omissivi, vengono in considerazione le condotte contraddistinte da assoluto disinteresse e sprezzante trascuratezza per i doveri d’ufficio o dalla massima negligenza nell’adempimento degli stessi (sez. Puglia, sent. 15 giugno 2021, n. 565).