Decreto ingiuntivo non opposto e notificato: il Comune è tenuto al pagamento

Il Comune non può rimanere inerte dinanzi ad un decreto ingiuntivo non opposto e correttamente notificato e deve provvedere al relativo pagamento: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 26 agosto 2021, n. 5635.

Ed infatti, per giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 8 giugno 2015, n. 7987), il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e assume pieno valore di res iudicata, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.: ne discende, pertanto, l’idoneità del titolo all’esecuzione.

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