Affidamento in house: devono coesistere tutti i parametri normativi che consentono tale scelta
Come è noto, l’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Intervenendo sulla corretta interpretazione della citata disposizione, il Consiglio di Stato, sez. III, nella recente sent. 27 agosto 2021, n. 6062, ha evidenziato tutti i suddetti parametri hanno carattere equiordinato, assumendo pari dignità nell’ambito del percorso motivazionale atto a giustificare la soluzione organizzativa de qua e ciascuno di essi deve parimenti sussistere al fine di legittimarne l’adozione; con la conseguenza, processualmente rilevante, che, accertata l’inesistenza (o errata valutazione) di uno di essi, con particolare riguardo a quello inerente alla economicità della gestione in house, debba automaticamente cadere la scelta complessiva.