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Il fallimento della consorziata non incide sulla partecipazione del consorzio alla gara di appalto

La procedura concorsuale fallimentare che, come fatto successivo alla partecipazione alla gara, colpisca la consorziata designata da un consorzio stabile costituisce un’eventualità che, proprio in quanto sopravvenuta rispetto alla partecipazione, non incide sulla partecipazione del consorzio medesimo, avendo sostanzialmente il rilievo di una vicenda interna tra consorzio (unico concorrente e interlocutore della stazione appaltante) e consorziata (componente del consorzio): è quanto affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. II, nella sent. 19 agosto 2021, n. 1314, ribadendo un principio noto in giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 febbraio 2020, n. 1328; sent. 2 settembre 2019, n. 6024; sent. 23 novembre 2018, n. 6632).

In conseguenza di quanto sopra, il fallimento di una consorziata determina un fatto sopravvenuto che legittima la sostituzione di quest’ultima ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).