Il canone che il Comune percepisce dall’operatore privato a cui ha affidato il servizio di distribuzione del gas naturale è assoggettato all’IVA: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello n. 533/2021 del 6 agosto scorso, secondo cui tale affidamento assume rilevanza economica e conferisce carattere commerciale all’attività resa dall’ente locale nel rapporto con il soggetto gestore, garantendo il diritto dell’ente locale a percepire il canone a titolo di corrispettivo.
Secondo gli esperti dell’Agenzia, il Comune, nell’affidare il servizio di distribuzione del gas naturale, non agisce nella veste di pubblica autorità, in quanto i rapporti tra lo stesso ente locale ed il concessionario sono disciplinati da un contratto di servizio, ai sensi dell’art.14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 164/2000 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), dalle cui disposizioni emerge che il rapporto tra le parti contraenti viene regolamentato sulla base di una pattuizione bilaterale che, pur presentando alcuni profili di natura amministrativa (in considerazione dell’interesse pubblicistico sotteso all’erogazione del servizio), concretizza una modalità di svolgimento dell’attività tipica degli operatori economici privati, basata sulla previsione delle reciproche obbligazioni e posizioni soggettive.
Già in passato, con la risoluzione n. 348/2008, evidenziando che i rapporti tra il Comune interpellante e il soggetto affidatario della gestione del servizio sono disciplinati da un contratto di servizio, l’Agenzia aveva chiarito che il canone percepito per l’affidamento del servizio va assoggettato ad IVA per la sussistenza dei presupposti impositivi (soggettivo e oggettivo), ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633; ancora prima, con la risoluzione n. 361285 del 31 dicembre 1986, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che la concessione del servizio di erogazione del gas, da parte di un Comune, sulla base di un atto negoziale, costituisce, per sua natura, attività economica non istituzionale, attratta nel campo di applicazione dell’IVA in virtù del DPR n. 633 del 1972, art. 3, comma 1.
Con riferimento al rapporto tra gli enti locali concedenti e la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano, più di recente è intervenuta anche la Corte di Cassazione la quale ha precisato che “va premesso che il comma 5 dell’art. 4 del decreto IVA stabilisce che sono considerate in ogni caso commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, le attività di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore. L’art. 4, p. 5, della “sesta direttiva” (conf. art. 13, 1, della “direttiva rifusa”) prevede che Stato, Regioni, Province e Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dal campo applicativo dell’IVA solo per le operazioni che esercitano quali pubbliche autorità. In maggior dettaglio: “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili”. Tra le attività di cui all’allegato D è contemplata, sub 2, la “erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore”. Dunque, tanto nel diritto nazionale, quanto in quello eurounitario, gli enti pubblici sono soggetti passivi, ai fini dell’IVA, per l’attività di erogazione del gas nel suo complesso” (orientamento confermato nella successiva sentenza Cass. civ. 14263 del 13-7-2016).