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L’anticipazione di tesoreria non può tramutarsi in un indebitamento continuativo

L’anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento ordinario a disposizione degli enti per fronteggiare le fisiologiche esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale che può verificarsi tra l’andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti e non deve tramutarsi in indebitamento di natura continuativa e, conseguentemente, deve essere rimborsata a fine esercizio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 300/2021/PRSP, depositata lo scorso 6 agosto.

Secondo i giudici, sebbene l’equilibrio tra entrate ed uscite nel corso dell’anno possa essere ottenuto attraverso il ricorso all’anticipazione di tesoreria, gli enti devono garantire la possibilità “di rientro” della stessa a fine esercizio.

Nell’occasione è stato ricordato, altresì, che il ripetuto ricorso alle anticipazioni di tesoreria è individuato dall’art.148 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) fra gli indicatori di squilibrio finanziario e pertanto l’irregolarità costituisce potenzialmente un fattore di rischio per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, per una sana gestione.