Il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale

Il giudizio dinanzi alla Corte dei conti è autonomo rispetto al giudizio penale relativo ai medesimi fatti, con la conseguenza che non sussiste alcuna pregiudizialità penale che imponga ai giudici contabili di sospendere il procedimento di responsabilità erariale in attesa degli esiti di quello penale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale Lazio, nella sent. n. 657/2021, depositata lo scorso 12 agosto.

Si tratta di un principio consolidato, visto che la giurisprudenza ha costantemente evidenziato la piena indipendenza del giudizio contabile rispetto al giudizio civile, penale o amministrativo, con la conseguenza che l’assenza di qualsiasi nesso di pregiudizialità giuridica tra detti giudizi rende, di norma, inapplicabile al processo contabile l’istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi che si svolgono in altre sedi (cfr., ex multis, SS.RR., ord. 1/2012).

Detta autonomia, in ogni caso, non preclude al giudice contabile di poter valutare le prove poste a fondamento della decisione del giudice penale quali “prove atipiche”, ai fini del formarsi del libero convincimento del giudice (ex multis, Cass. civ., sez. II, sent. 19 settembre 2000, n. 12422; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 17 maggio 2012, n. 2847).

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