Adozione del piano di riequilibrio e cambio di amministrazione
Qualora in pendenza del termine dei 90 giorni per l’approvazione del piano di riequilibrio (decorrenti dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso al piano medesimo), previsto dall’art. 243-bis, comma 5, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), si svolgano le elezioni amministrative, la nuova amministrazione può adottare il piano di riequilibrio nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, nella sent. n. 9/2021/EL, depositata lo scorso 4 agosto.
Si tratta della diretta conseguenza della sent. n. 34/2021 della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del TUEL nella parte in cui non prevede tale possibilità per l’amministrazione neo-eletta.