Qualora in pendenza del termine dei 90 giorni per l’approvazione del piano di riequilibrio (decorrenti dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso al piano medesimo), previsto dall’art. 243-bis, comma 5, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), si svolgano le elezioni amministrative, la nuova amministrazione può adottare il piano di riequilibrio nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, nella sent. n. 9/2021/EL, depositata lo scorso 4 agosto.
Si tratta della diretta conseguenza della sent. n. 34/2021 della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del TUEL nella parte in cui non prevede tale possibilità per l’amministrazione neo-eletta.