È legittima la revoca dell’aggiudicazione di un appalto motivato dal mancato pagamento di tributi locali (nello specifico, TARES-TARI), oggetto di avvisi di accertamento debitamente notificati e mai impugnati, per un importo di € 14.425,02: è quanto affermato dal TAR Sicilia, Palermo, sez. III, nella sent. 23 luglio 2021, n. 2288 secondo cui detta circostanza integra le “gravi violazioni definitivamente accertate” previste dall’art. 80, comma 4, del Codice dei contrati pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), per importi superiori a € 5.000.
Secondo i giudici, inoltre, il pagamento effettuato successivamente dall’aggiudicatario, allo scopo di regolarizzare la propria posizione, è irrilevante, atteso che occorre avere riguardo alla data della presentazione dell’offerta a fronte di atti ritualmente notificati e mai impugnati e, quindi, definitivi.
Infine, nella sentenza segnalata è stato ricordato che, come già affermato dall’ANAC nel parere n. 295 del 1° aprile 2020, eventuali attestazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui non risultano violazioni definitivamente accertate a carico di un operatore economico, sono irrilevanti, in quanto non ricomprendono i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, con la conseguenza che è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo.