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La doppia natura, ricognitiva e programmatica, del piano di riequilibrio

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha una duplice natura, ossia “ricognitiva” rispetto ai fattori di squilibrio e “programmatica” rispetto alle misure di riequilibrio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, nella sent. n. 8/2021/EL, depositata lo scorso 26 luglio.

La fase ricognitiva esige, infatti, la precisa quantificazione della massa passiva iniziale e costituisce, come tale, il presupposto per la corretta impostazione contabile e giuridica del piano, rappresentando
l’obiettivo del risanamento in termini di risorse straordinarie da recuperare.

La fase programmatica richiede, di contro, la predisposizione di misure in grado di conseguire il risanamento attraverso il progressivo e completo recupero delle passività emerse dalla ricognizione iniziale.
Il giudizio sulla congruità del piano di riequilibrio rimesso alle sezioni regionali di controllo investe entrambe queste fasi: esso consiste infatti in una preventiva verifica della corretta quantificazione della massa passiva iniziale in base a criteri di veridicità e completezza e in una successiva valutazione dell’idoneità delle misure indicate a darne totale copertura nei tempi stabiliti, in ragione dell’attendibilità delle relative previsioni di entrata e di spesa (cfr. SS.RR., sent. n. 34/2015/EL).
Sussiste, peraltro, una pregiudizialità logica e giuridica tra i giudizi attinenti alle due fasi, dal momento che l’idoneità delle misure pianificate dipende, innanzitutto, da una quantificazione “veritiera e corretta” delle passività complessive alle quali occorre trovare copertura nella proiezione temporale prescelta dall’ente e solo in un secondo momento dalla concreta attuabilità delle stesse (cfr. SS.RR., sent. n. 15/2019/EL).