Se in un concorso pubblico è richiesta una pregressa esperienza di servizio presso un ente pubblico con mansioni compatibili con quelli previste per l’assunzione, non può essere considerato utile ad integrare il requisito l’incarico svolto dal candidato come revisore di un Comune: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 22 luglio 2021, n. 1524.
Secondo i giudici, i riferimenti al «servizio presso enti pubblici» e alle «mansioni» impongono di intendere il requisito del bando come circoscritto all’attività prestata alle dipendenze della P.A.: dunque, sul piano soggettivo, ai lavoratori subordinati, inseriti nell’organico della stessa e non anche alle collaborazioni prestate da soggetti esterni all’organizzazione dell’ente, cui invece è riconducibile l’incarico di revisore dei conti.
In materia, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la collaborazione esterna è caratterizzata da autonomia ed indipendenza, le quali rendono ontologicamente impossibile considerare la collaborazione alla stregua di un rapporto alle dipendenze; ne consegue la naturale esclusione della “collaborazione” dal novero dei titoli valutabili come “di servizio”, presupponendo quest’ultimi l’esistenza di un vero e proprio rapporto di servizio e quindi di una prestazione di lavoro effettuata alle dipendenze di una p.a.” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 febbraio 2010, n. 927; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 25 ottobre 2006, nn. 2373 e 2375; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 22 maggio 2017, n. 818).