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Partecipate: opportuno il parere del revisore sulla delibera consiliare di analisi e razionalizzazione

Come è noto, l’art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175/2016), prevede al comma 1 l’obbligo per le PP.AA. di effettuare, con cadenza annuale, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano le condizioni indicate nel comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La disposizione in discorso non prevede che sul provvedimento con cui si attua l’adempimento in discorso (nel caso del Comune, una delibera di Consiglio) l’organo di revisione debba esprimersi; parimenti, da una lettura dell’art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), l’ipotesi in discorso non è prevista fra quelle per le quali l’organo di revisione è chiamato a rendere il proprio parere.

Nonostante ciò, la giurisprudenza contabile (cfr., da ultimo, la delib. n. 114/2021/VSGO della sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, depositata lo scorso 21 luglio) ritiene che detto parere sia comunque opportuno e l’organo di revisione debba esprimersi sulla coerenza dell’atto di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal TUSP.