Il revisore non può essere incaricato per più di due volte nel medesimo ente locale
Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente, non rilevando né se gli incarichi siano stati o meno consecutivi né se il mandato sia stato inferiore al triennio e neppure il ruolo ricoperto nel collegio: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un parere pubblicato lo scorso 9 luglio (https://dait.interno.gov.it/pareri/99047), richiamando l’art. 235, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il quale espressamente prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.
Gli esperti del Ministero hanno ricordato che, sul punto, in passato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 3 dicembre 2014, n. 5976, aveva già affermato che deve escludersi la possibilità dello svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi; i giudici di Palazzo Spada avevano evidenziato che la ratio del limite agli incarichi “è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all’organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall’articolo 97 Cost.”.
In merito all’applicazione del limite nel caso in cui uno dei due incarichi si sia concluso anticipatamente, il parere segnalato precisa che, in mancanza di una specifica previsione normativa che consenta di stabilire la soglia temporale dell’incarico di revisore entro la quale non opera il divieto di svolgimento di un terzo incarico presso il medesimo ente locale (come, invece, espressamente previsto per il mandato del sindaco dall’art. 51 del predetto TUEL), l’incarico deve essere comunque considerato nel novero di quelli precedentemente svolti; una diversa interpretazione non sembrerebbe coerente con il dettato normativo, laddove si dovesse ritenere di considerare ai fini del divieto di svolgimento del terzo incarico solo gli incarichi di durata triennale e quelli svolti solo in un determinato periodo, né risponderebbe ad alcun criterio di certezza giuridica l’individuazione di un’eventuale soglia di durata dell’incarico e di un periodo di riferimento da computare ai medesimi fini.
Infine, secondo il Ministero, il riferimento ai “componenti” dell’organo di revisione contenuto nel citato art. 235 del TUEL è da intendersi operante indistintamente ai tre revisori, non rilevando se nel passato lo stesso soggetto abbia rivestito o meno la carica di Presidente, in quanto, la ratio della norma nel prescrivere una turnazione di professionisti nello svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è tesa a garantire l’autonomia, la terzietà e l’indipendenza del ruolo di chi è chiamato a fare il controllore in una funzione così importante e delicata.